Superbonus e calcolo parcelle e compensi DM 17 giugno 2016
Come calcolare le parcelle e i compensi nel caso di Superbonus? Come rispettare il DM 17 giugno 2016? Guida per architetti, ingegneri, geometri e periti.
Sono consapevole che sono molti i nodi da sciogliere sul Superbonus, ma una questione che non viene discussa a sufficienza, almeno secondo me, riguarda i compensi massimi dei professionisti.
Io, non occupandomi di lavori pubblici, sto cercando di capire come muovermi. Più che altro perché, se nel preventivo dovessi sforare si tratterebbe di una dichiarazione infedele. Quindi, il calcolo del compenso massimo non è assolutamente un aspetto da sottovalutare!
Ma partiamo dalla normativa: secondo l’articolo 13 comma 1 lettera c del Decreto Requisiti dell’6 agosto 2020, sono inclusi nel 110% gli oneri per le prestazioni professionali, per la redazione dell’APE e per le asseverazioni.
Ovviamente c’è stato imposto un limite: questi compensi devono rispettare i valori massimi dettati dal DM 17 giugno 2016 che, in particolare, si riferisce alle parcelle dei professionisti nei lavori pubblici.
Cercando su internet ho scoperto che i produttori di software, come Acca o Blumatica, permettono di scaricare gratuitamente il programma per il calcolo.
Passiamo alla procedura. Nel modello di calcolo, la prima parte è abbastanza semplice: bisogna inserire il valore dell’opera, scegliere la categoria dell’appalto (edilizia, impianti o strutture) e la destinazione dell’edificio. Fin qui, nulla di impossibile.
Andando avanti sono venuti fuori i problemi. Il software, e quindi la norma, chiedono se sono previsti degli studi di fattibilità, la progettazione preliminare, quella definitiva e quella esecutiva composti da relazione, elaborati progettuali ed economici.
In realtà, io realizzo degli studi di fattibilità, dei preliminari ecc., ma le relazioni vere e proprie, e gli elaborati di una certa valenza, li produco solo alla progettazione definitiva, che io associo agli allegati della SCIA o CILA o Permesso di Costruire. Detto ciò, mi sono chiesto se devo spuntare anche queste voci. Anche perché, se dovessi spuntarle, la differenza sul valore finale della parcella sarebbe rilevante. Inoltre, quanto devono essere "corpose" queste relazioni e questi elaborati?
Cosa ho fatto? Ho chiesto aiuto al collega Giovanni che si occupa di pubblico ed ho sentito anche il collega del mio ordine che si occupa di notule.
Entrambi mi hanno confermato che queste formule nascono per il pubblico e quindi bisogna cercare delle similitudini tra i lavori pubblici e privati. Quindi, se dovess cliccare le voci riguardanti, ad esempio la fattibilità, dovrei realizzare un minimo di documentazione relativa a questa fase ed esibirla in caso di controlli.
Non bastano degli appunti volanti, ma occorrono dei progetti e delle relazioni, magari più leggere, ma comunque presentabili.
E le asseverazioni? come le contabilizzo? Non solo per l’ulteriore documentazione che devo produrre, ma più che altro per il rischio a cui mi espongo. E i rapporti con le banche? quali sono i massimali?
Sono tutte domande a cui non ho avuto una risposta. Quindi, vorrei raccogliere tutte le vostre osservazione e girarle all’Ordine dei Geometri, degli Architetti e degli Ingegneri, sperando che possano realizzare una sorta di linea guida, in pratica, qualcosa che uniformi le modalità di calcolo per tutti noi.
Spese professionali
Secondo l’allegato A del decreto interministeriale 6 agosto 2020, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica, per la redazione dell'A.P.E., nonché per l'asseverazione del rispetto dei requisiti degli interventi di risparmio energetico e della corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, sono detraibili al 100%. Inoltre, l'art. 119 del Decreto Rilancio prevede che le spese sostenute per il rilascio di attestazioni, asseverazioni e visto di conformità, richieste ai fini della detrazione, cessione o sconto secondo le disposizioni previste dal medesimo articolo, sono detraibili al 110 per cento. Tali spese concorrono al limite massimo di spesa ammesso alla detrazione previsto per ciascuna tipologia di intervento agevolabile.
Almeno questo è sicuro.
A presto, Vincenzo.