Terzo responsabile impianto: obbligo, nomina e compiti

Chi è il terzo responsabile dell'impianto? Quando è obbligatorio, da chi è nominato e quali sono gli obblighi e i compiti.

terzo responsabile impianto

Secondo l'art. 6, comma 1 del DPR 74/2013:

L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo. Quindi, un soggetto (responsabile dell'impianto), come ad esempio un proprietario, può delegare ad un terzo le responsabilità che riguardano il proprio impianto.

Chi è il terzo responsabile dell'impianto?

L’allegato A, punto 52 del D.Lgs. 192/2005 fornisce la seguente definizione di “Terzo Responsabile dell’impianto termico”: “l'impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici”.

In base alla definizione data nell’allegato A al D.Lgs 192/05, sopra detta, Il “Terzo Responsabile dell’impianto termico” deve obbligatoriamente essere un'impresa iscritta alla Camera di Commercio o all'Albo degli Artigiani, di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, ed abilitata con riferimento alle lettere c) e d), e per gli impianti a gas anche lettera e), dell'art. 1, comma 2 del suddetto Decreto. 2.2.

Qualora l'impianto fosse composto anche da macchine frigorifere o pompe di calore, contenenti gas fluorurati, il Terzo Responsabile deve anche essere in possesso del patentino e certificazione FGAS, come previsto dal DPR 146/2018.

Se l'impianto utilizza Fonti di Energia Rinnovabili (caldaie e stufe a biomassa, sistemi solari fotovoltaici o termici, sistemi geotermici e pompe di calore), il Terzo Responsabile deve anche aver frequentato i corsi abilitanti o di aggiornamento FER di cui all’art. 15 del D.Lgs 28/2011.

Essendo anche il responsabile della conduzione dell’impianto termico (Art. 6, comma 1 del DPR 74/2013), e tenuto conto di quanto specificato dall’art. 287, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, il Terzo Responsabile di impianti termici civili aventi una potenza termica nominale al focolare complessiva superiore a 232 kW, deve essere anche in possesso dello specifico “patentino da conduttore di secondo grado”, rilasciato dall’Ispettorato Provinciale del Lavoro o da altra autorità individuata dall’eventuale specifica legge regionale (art. 287, comma 3 del D.Lgs. 152/2006). 2.5.

In base all’art. 6, comma 8 del DPR 74/2013, il Terzo Responsabile di impianti termici aventi una potenza nominale al focolare complessiva superiore a 350 kW deve essere anche in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 o attestazione SOA nelle categorie OG 11 o OS 28.

Da chi viene nominato?

Il “Terzo Responsabile dell’impianto termico” (delegato) deve essere nominato dal responsabile iniziale dello stesso impianto (delegante), che può essere:

    • il proprietario dell’immobile servito dall’impianto;
    • l’occupante in caso di immobile dato in locazione;
    • l’amministratore di condominio in caso di impianto centralizzato al servizio di più unità immobiliari dello stesso condominio. Nel caso di impianti centralizzati al servizio di condomini, senza l’obbligo del “Responsabile di condominio”, la responsabilità dell’impianto è da intendersi ugualmente distribuita tra tutti i condòmini. Nel caso di edifici o unità immobiliari di proprietà o date in locazione a soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti pubblici o privati, ecc.), il responsabile iniziale dell’impianto termico è il rappresentante legale (amministratore delegato, presidente, Sindaco, Direttore, ecc.).

Quando è obbligatorio il terzo responsabile dell'impianto?

Secondo l'art. 6, comma 1 del DPR 74/2013 il terzo responsabile è obbligatorio per gli impianti superiori a 232 KW (in quanto si deve trattare di un'azienda specializzata).  Tuttavia, è indispensabile anche per gli impianti con potenza superiore a 35 KW.

In base all’art. 6, comma 1 del DPR 74/2013 la nomina del Terzo Responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali (la casa di abitazione) in cui il/i generatore/i (caldaie, pompe di calore, ecc.) non siano installati in un locale dedicato solo per questa funzione.

In base all’art. 6, comma 1 del DPR 74/2013 non è possibile nominare più Terzi Responsabili di impianti i cui generatori sono posti nello stesso locale tecnico, anche se gli impianti sono separati (obbligo di un unico Terzo Responsabile per ogni centrale termica).3.

Compiti

Il Terzo Responsabile dell’impianto termico subentra nella responsabilità dell’esercizio, conduzione, controllo e manutenzione dell’impianto al responsabile iniziale e risponde altresì del rispetto delle norme in materia di sicurezza e tutela dell’ambiente.

In tale veste, tra l’altro, è tenuto a:

3.1. Condurre l’impianto termico nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente e nel rispetto del periodo annuale di accensione e della durata giornaliera di attivazione di cui all’art. 4 del DPR 74/2013;

3.2. Eseguire le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto, nonché i controlli di efficienza energetica, con le modalità e le tempistiche stabilite dagli art. 7 e 8 del DPR 74/2013 e dagli art. 4 e 5 della L.R. 19/2015;

3.3. Versare il contributo previsto dall’art. 10, comma 3, lettera c) del DPR 74/2013 e dagli art.11 e 14 della L.R. 19/2015 (bollino);

3.4. Versare il contributo dovuto per le ispezioni con addebito di cui agli art. 7, 8 e 14 della L.R. 19/2015 e il rimborso spese per l’impossibilità di effettuare l’ispezione di cui all’art. 8, comma 7 della stessa Legge;

3.5. Compilare, firmare ed inviare, quando previsto, all’Autorità Competente o all’Organismo Esterno:

a) Il rapporto di controllo di efficienza energetica e la dichiarazione di avvenuta manutenzione di cui all’articolo 4, commi 4 e 8 della L.R. 19/2015;

b) La dichiarazione della frequenza ed elenco delle operazioni di manutenzione come previsto all’art. 4, comma 1 della L.R. 19/2015;

c) Il libretto di impianto come previsto all’art. 4, comma 7 della L.R. 19/2015;

d) Copia del rapporto di prova cartaceo che l’ispettore ha l’obbligo di redigere al termine di una eventuale ispezione dell’impianto termico;

e) La dichiarazione di disattivazione dell’impianto termico di cui all’art. 9, comma 2 della L.R. 19/2015;

f) La dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico di cui all’art. 7, comma 2 della L.R. 19/2015;

g) La comunicazione della sostituzione del generatore di calore di cui all’art. 8, comma 19 della L.R. 19/2015.

3.6. In caso di rescissione contrattuale, consegnare al responsabile iniziale (delegante) o all’eventuale terzo subentrante il libretto di impianto cartaceo comprensivo degli allegati, debitamente aggiornati.

Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.

 

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CHI SONO?

Ciao, sono Vincenzo e amo tutto ciò che riguarda l’edilizia.

Vincenzo MaderaFin da ragazzo, mio padre Gennaro mi portava sui cantieri. Quell'ambiente fatto di persone umili, gentili e simpatiche mi ha colpito. Proprio per questo motivo, ci passerei intere giornate, bevendo pessimi caffè e ascoltando le strabilianti avventure dei muratori, per poi tornare in studio a scrivere articoli.

Ecco la mia seconda passione. Mai avrei pensato di creare un blog. Eppure, a sorpresa le pagine del mio sito hanno raggiunto picchi di 60.000 volte ogni giorno. Parlo di edilizia, strutture, impianti, energetica e interior design e insieme a mia sorella Rosa portiamo avanti il nostro studio a Firenze.

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