Finestre e bonus 75% abbattimento barriere DM 236 1989
Prescrizioni infissi esterni (finestre e porte finestre) e rispetto del DM 236 1989 sull'abbattimento delle barriere architettoniche per l'accesso al bonus 75%.
Gli infissi esterni, se ben progettati, possono rientrare nel bonus abbattimento barriere architettoniche al 75%. E' sufficiente che tali elementi rispettino il DM 236 del 1989 e che al 30 dicembre 2023:
a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
b) per gli interventi per i quali non e' prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano gia' iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia gia' stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
Prescrizioni da rspettare
Vediamo quali sono le prescrizioni.
Partirei dal punto 4.1.3 del DM che dice delle ovvietà, che vanno pur sempre sottolineate e rimarcate:
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le porte, le finestre e le porte-finestre devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali;
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i meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili percepibili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando una lieve pressione.
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Ove possibile si deve dare preferenza a finestre e parapetti che consentono la visuale anche alla persona seduta. Si devono comunque garantire i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno.
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Ma entriamo nel dettaglio e vediamo le specifiche dettate dal punto 8.1.3 del DM:
Altezza delle maniglie
L'altezza delle maniglie o del dispositivo di comando deve essere compresa tra cm 100 e 130: consigliata 115 cm.
Parapetto finestre
Per consentire alla persona seduta la visuale anche all'esterno, devono essere preferite soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto, se presente, non superi i 60 cm di altezza dal calpestio, con l'avvertenza, però, per ragioni di sicurezza, che l'intero parapetto sia complessivamente alto almeno 100 cm e inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.
Spigolo e pressione ante
Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell'anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni.
Le ante degli infissi esterni devono essere usate esercitando una pressione non superiore a kg.8.
Il requisito di pressione può essere dimostrato in base alla norma di prodotto di serramenti e porte esterne (UNI EN 14351-1) che al capitolo relativo alle "Forze di azionamento" prevede che:
"Forze di azionamento: Le finestre azionabili manualmente devono essere sottoposte a prova in conformità alla EN 12046-1. I risultati devono essere espressi in conformità alla EN 13115. Le porte esterne pedonali azionabili manualmente devono essere sottoposte a prova in conformità alla EN 12046-2. I risultati devono essere espressi in conformità alla EN 12217."
Il requisito di 8 kg è da intendersi come quale:
- Forza necessaria per iniziare il movimento dell'anta, in fase di chiusura e apertura del serramento, espressa in Newton;
- Forza massima (in Newton) oppure coppia massima (in Newton*metro) per l'azionamento manuale (in apertura e chiusura) degli accessori del serramento.
Le norme di classificazione (EN 13115 per le finestre e EN 12217 per le porte) forniscono classi differenti (ad esempio per le porte le classi sono 5) in funzione dello sforzo di manovra registrato durante le prove. Il rispetto del requisito del D.M. n. 236 del 14 giugno 1989 in relazione alla "pressione non superiore a 8 kg", può essere dimostrata tramite prove di laboratorio oppure prove in sito tramite dinamometro e redazione di apposita documentazione che ne attesti il superamento.
Porte-finestre
Per omologazione rispetto a quanto la norma prevede per le porte (punto 8.1.1.), per le porte-finestre sarà necessario rispettare una larghezza minima di 75 cm (larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata) e gli spazi di manovra (che devono essere complanari):
Inoltre, le singole ante delle porte non devono avere larghezza superiore ai 120 cm. Gli eventuali vetri devono essere collocati ad una altezza di almeno 40 cm. Sono da preferire maniglie del tipo a leva opportunamente curvate e arrotondate (4.1.1).
Soglie porte-finestre
Secondo il punto 4.1.8 del DM, è vietato l'uso di porte-finestre con traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote.
Inoltre, secondo il punto 8.1.2, i pavimenti devono essere di norma orizzontali e complanari tra loro. Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve superare i 2,5 cm.
Spero che l'articolo ti sia stato utile. Penso possa esserti utile anche l'articolo sulle prescrizioni del Dm 236 su porte interne e portoncini di ingresso. A presto Vincenzo.