APE e servizi di illuminazione e trasporto
Per quali categorie è necessario considerare i servizi di illuminazione e trasporto?
Secondo il Decreto interministeriale 26 giugno 2015 e le linee guida Allegato 1 :
La determinazione dell’indice di prestazione energetica per l’illuminazione degli ambienti e dell’indice di prestazione energetica per il trasporto di persone o cose è obbligatoria per gli immobili appartenenti alle
- categorie E.1, limitatamente a collegi, conventi, case di pena e caserme, E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, e E.7, come definite all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, di seguito D.P.R. 412/93.
Sembrerebbe quindi escludere le E8.
Mentre, secondo la FAQ 8 del OTTOBRE 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico:
I servizi di illuminazione e trasporto vanno considerati per tutti gli edifici non residenziali.
Difatti, ai fini della classificazione, la prestazione energetica dell’immobile è espressa attraverso l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile EPgl,nren , definito al paragrafo 3.3, dell’Allegato 1, del decreto sui requisiti minimi di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005. Tale indice tiene conto, nel caso del settore non residenziale, tiene in considerazione anche dell’illuminazione artificiale (EPL,nren) e il trasporto di persone o cose (EPT,nren).
Si considerano “residenziali” solamente le seguenti sottocategorie:
- E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali;
- E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili.
Per quanto riguarda i servizi energetici da considerare a seconda della destinazione d’uso, si consideri che gli alberghi, le pensioni e attività similari rientrano nel “settore terziario”, per cui i servizi energetici di illuminazione e trasporto vanno considerati ai fini della prestazione energetica dell’edificio (cfr. definizione di “prestazione energetica di un edificio” contenuta nella Legge 90/13).
Inoltre il testo del decreto 26 giugno 2015, al capitolo 2, specifica che l'obbligo di determinazione dell'indice di prestazione per l'illuminazione degli ambienti è esteso anche per collegi, conventi, case di pena e caserme (appartenenti alla categoria E.1.(1)). Quindi, anche se non esplicitamente detto, per analogia, si faccia lo stesso anche per il servizio di trasporto.
Cosa occorre indicare come potenza dell’impianto nel caso di illuminazione?
FAQ agosto 2016. Si indichi la somma delle potenze per l’illuminazione interna degli ambienti.
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto Vincenzo e Rosa.