Regime ordinario semplificato: no vincolo 3 anni
E' possibile passare dal regime ordinario semplificato al regime forfettario nell'anno successivo a quello ove si riacquistano i requisiti, oppure occorre restare nel regime semplificato per 3 anni?
Secondo la risposta n. 114 del 2019:
L’Agenzia delle entrate ha espressamente chiarito (prima attraverso la risoluzione 68 del 2018, successivamente confermando tale posizione nella circolare n. 9/2019) che gli esercenti attività d’impresa che hanno optato per il regime Iva ordinario (ad esempio, per il regime di contabilità semplificata) possono accedere al regime forfettario senza attendere il decorso del triennio. Questo anche qualora il contribuente abbia scelto la particolare modalità di determinazione del reddito basata sulla registrazione dei documenti, di cui al comma 5 dell’articolo 18, D.P.R. 600/1973 (Articolo 18 - Contabilita' semplificata per le imprese minori - 5. Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalita' di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui e' intervenuto il relativo incasso o pagamento).
La motivazione che giustifica tale libero passaggio tra i due regimi risiede nel fatto che si tratta di due regimi naturali per i contribuenti minori.
Solo qualora si scegliesse un regime non naturale scatterebbe il vincolo triennale, come sottolineato dal l’articolo 3 del Dpr 442/1997 e il comma 8 dell’articolo 18 del Dpr 600/1973 per chi passa dalla semplificata all’ordinaria.
In generale, per un professionista il regime di contabilità semplificata è un regime naturale, mentre l’ordinaria deve essere scelta per opzione. Stesso dicasi, per coloro che ne hanno i requisiti, sul fatto che un regime naturale è il forfettario.
Stesso dicasi per coloro che passano dall’ordinaria alla semplificata non effettuano alcuna “opzione vincolante” ma, semplicemente, ritornano al proprio “regime naturale”.
A tal fine, non occorre alcuna comunicazione preventiva o successiva e non è necessario esercitare una specifica opzione. Nella scelta del regime si valuta il comportamento concludente. Difatti, secondo l’articolo 1 del Dpr 10 novembre 1997, n. 442, “L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività….”
Mentre, secondo l'articolo 2 “Il contribuente è obbligato a comunicare l'opzione di cui all'articolo 1 nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata”, mentre il comma 3 dispone che l'opzione di cui all'articolo 1 vincola il contribuente alla sua concreta
applicazione almeno per un triennio, e per un anno nel caso di regimi contabili.
“Resta ferma la validità dell'opzione anche nelle ipotesi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, sanzionabili secondo le vigenti disposizioni.”
Nel caso di regime semplificato, l’opzione va, poi, comunicata nella dichiarazione Iva (quadro VO) relativa all’anno di prima applicazione. Mentre nel modello unico deve essere compilato il quadro RG reddito d'impresa o RE reddito professionale (art. 18, DPR n. 600/1973).
Ai fini del calcolo del limite dei 65.000 euro (o 85.000 €) per l’ingresso nel regime forfettario, interessano i soli componenti positivi effettivamente incassati durante l'annualità e non quelli non ancora percepiti.
Circolare CIRCOLARE N. 32/E del 2023
Il contribuente in possesso dei requisiti per l’applicazione del regime forfetario, tuttavia, qualora abbia optato per il regime di contabilità semplificata di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, può passare al regime forfetario senza attendere il decorso di un triennio, in quanto trattasi di due regimi naturali dei contribuenti minori.
Cambiare durante il corso dell'anno
Nella risposta a interpello n. 378/2021 l’Agenzia valuta il caso di un professionista che aveva scelto il regime ordinario negli anni precedenti e, in corso d’anno, intendeva emettere note di variazione per rettificare le fatture già emesse (riemettendole quindi senza Iva).
L’Agenzia afferma che tale comportamento non può essere accettato, in quanto l’emissione di fatture con addebito dell’Iva deve intendersi comportamento concludente che manifesta un’opzione per il regime Iva ordinario, opzione che non può essere revocata retroattivamente tramite l’emissione di tali note di variazione.
Regime semplificato, codici fattura
Colui che paga le imposta secondo le modalità ordinarie deve indicare quale Regime Fiscale il codice RF01, anche in fattura.
Per “Ordinario”, non si intende il regime di contabilità (ordinario o semplificato), ma a quello adottato ai fini IVA.
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.