Cessione del credito / sconto parziale o frazionata

Si può frazionare la cessione o lo sconto in fattura? O cedere parzialmente il credito?

Secondo la Circolare n. 19/e del 2022 dell'Agenzia delle Entrate:

L’articolo 28 del decreto Sostegni-ter, riproducendo l’articolo 1, comma 2, del decreto Frodi, ha inserito nell’articolo 121 del d.l. n. 34 del 2020 il comma 1-quater, secondo cui i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla «prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate», effettuata con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022, prot. n. 35873, commentato nel paragrafo 5.

Il citato comma 1-quater prevede, altresì, che al credito ceduto è attribuito un codice identificativo univoco - distinto per rate annuali, in modo tale che il medesimo possa essere “tracciato” - da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Ne deriva che:

    • in caso di (prima) comunicazione dell’opzione per la cessione, il credito può essere ceduto parzialmente solo in tale sede, mentre non può essere ulteriormente frazionato nelle successive cessioni;
    • in caso di (prima) comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura, il credito non può essere successivamente ceduto parzialmente.

Al riguardo, si precisa che il divieto di cessione parziale non impedisce, dopo la prima comunicazione di esercizio dell’opzione, di cedere le singole rate annuali di cui il credito si compone, ma solo di effettuare cessioni parziali dell’ammontare delle rate stesse, inibendone quindi un loro frazionamento.

In altre parole, il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione;

Pertanto, le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito; le altre rate (sempre per l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato).

Le singole rate, invece, non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni. Si evidenzia, inoltre, che l’opzione dello sconto in fattura o cessione del credito può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL) che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e il primo stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento dell’intervento medesimo.

In tali casi, il credito d’imposta che scaturisce dai singoli SAL e dal saldo ha vita autonoma ed è cedibile separatamente, anche a soggetti diversi, senza configurare una cessione parziale del credito rispetto alla totalità dei lavori eseguiti, fermo restando quanto affermato in merito al divieto di frazionamento delle successive cessioni delle singole rate annuali.

Resta ferma la possibilità di cedere tutte le rate residue di detrazione non ancora utilizzate. Ciò significa che, in caso, ad esempio, di una spesa sostenuta nel 2021, da cui deriva una detrazione rateizzabile negli anni successivi, è possibile utilizzare in detrazione la quota corrispondente alla prima rata e cedere tutte le rate residue insieme. È fatta salva la possibilità per il cessionario, una volta acquisito il credito, di cedere le singole annualità di cui lo stesso si compone.

Per espressa previsione normativa, il comma 1-quater si applica alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022. Pertanto, ai crediti derivanti dalle suddette comunicazioni inviate 25 all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2022 (ivi comprese le comunicazioni relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate dal 9 al 13 maggio 2022 – cfr. risoluzione n. 21/E del 5 maggio 2022) non si applicano il divieto di cessione parziale e la tracciatura, in caso di cessioni dei crediti successive alla prima opzione.

Interpello 279/2022

L'Istante che effettuerà un intervento "trainante" (sostituzione con caldaia a condensazione), e tre interventi "trainati" (pannelli fotovoltaici, sistema di accumulo, colonnina di ricarica dei veicoli elettrici) chiede se possa effettuare la cessione del credito alla banca solo per l'intervento "trainante" e indicare nella dichiarazione dei redditi la detrazione relativa alle spese per gli interventi "trainati", senza effettuare per questi ultimi la cessione del credito d'imposta. 

Secondo l'Agenzia, il credito cedibile è calcolato sul totale delle spese sostenute nell'anno per ciascuno degli interventi, così come contraddistinti dai codici indicati nella tabella riportata nelle istruzioni al modello di comunicazione dell'opzione, potendosi, ad esempio, cedere il credito calcolato sulle spese dell'anno per l'intervento di sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale e detrarre le spese sostenute nell'anno per l'installazione dell'impianto fotovoltaico, del sistema di accumulo e della colonnina di ricarica veicoli elettrici.

Spero che l'articolo ti sia stato utile. Vincenzo.

 

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CHI SONO?

Ciao, sono Vincenzo e amo tutto ciò che riguarda l’edilizia.

Vincenzo MaderaFin da ragazzo, mio padre Gennaro mi portava sui cantieri. Quell'ambiente fatto di persone umili, gentili e simpatiche mi ha colpito. Proprio per questo motivo, ci passerei intere giornate, bevendo pessimi caffè e ascoltando le strabilianti avventure dei muratori, per poi tornare in studio a scrivere articoli.

Ecco la mia seconda passione. Mai avrei pensato di creare un blog. Eppure, a sorpresa le pagine del mio sito hanno raggiunto picchi di 60.000 volte ogni giorno. Parlo di edilizia, strutture, impianti, energetica e interior design e insieme a mia sorella Rosa portiamo avanti il nostro studio a Firenze.

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