Bonus - super e ristrutturazione: progettista o impresario su immobili di proprietà
Superbonus e bonus ristrutturazione: è possibile affidare i lavori al progettista (geometra, architetto, ingegnere) o all'impresa il cui amministratore coincide col proprietario?
Superbonus
Secondo la circolare 30/2020, al punto 4.5.8, L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che
"Le norme agevolative non prevedono limitazioni al riguardo. Si ritiene, pertanto, che ai fini del Superbonus non rilevi la circostanza che l’esecuzione dei lavori venga affidata ad una impresa in cui l’azionista di riferimento o l’amministratore sia anche il proprietario degli immobili sui quali si effettuano i lavori."
Stesso dicasi nel caso in cui il progettista, direttore lavori o collaudatore sia il proprietario o comproprietario.
Resta fermo l’eventuale accertamento in concreto di un utilizzo non corretto della agevolazione in esame."
Bonus ristrutturazione
Secondo la circolare 11/05/1998 n. 121 - Min. Finanze:
"L'imprenditore edile che esegue dei lavori agevolabili su una unita' immobiliare tenuta a propria disposizione ha diritto alla detrazione del 41% (ai tempi il bonu ristrutturazione era al 41%) delle spese sostenute. Al riguardo si precisa che l'articolo 3, comma 3, del DPR n. 633 del 1972, prevede che costituiscono prestazioni di servizio verso corrispettivo anche quelle effettuate per uso personale o familiare dell'imprenditore e, pertanto, nella predetta ipotesi l'imprenditore edile e' tenuto, ai fini dell'Iva, a quantificare l'importo dei lavori eseguiti secondo il valore normale e ad emettere la relativa fattura.
Analoga previsione non si rinviene ai fini della determinazione del reddito d'impresa; infatti l'articolo 53, comma 2, del citato Tuir stabilisce che tra i ricavi si comprende il valore normale dei beni indicati nel comma 1 dello stesso articolo 53, destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, mentre in detto articolo non sono menzionate le prestazioni di servizio rese per le stesse finalita'. Pertanto, considerato che le predette prestazioni di servizio non rilevano nella determinazione del reddito d'impresa, ne deriva che le stesse sono indeducibili ai fini del particolare reddito in quanto non inerenti all'attivita' svolta.
Tanto premesso si ritiene che l'imprenditore in questione ha diritto alla detrazione del 41% sia relativamente all'acquisto dei materiali utilizzati per l'esecuzione dei suddetti lavori, sia per le spese sostenute per il personale impiegato nonché, ovviamente, per le spese di interventi realizzati da altre imprese.
Per quanto riguarda l'utilizzo di personale della propria impresa, non è necessario che le relative spese siano comprovate da un pagamento con bonifico poiché l'utilizzo risulterà comunque dalla contabilità tenuta dall'imprenditore e dall'emissione della fattura prevista dalla legislazione Iva."