Altezza minima parapetto finestra
Qual è l'altezza minima del parapetto di una finestra?
Sono diverse le normative che definisco l'altezza minima del parapetto di una finestra.
Ovviamente, tali obblighi nascono nel momento in cui viene emanata la legge oppure a seguito di interventi edili sul fabbricato. Ad esempio, nel 1600 avevano questioni di sicurezza più rilevanti da valutare e quindi i parapetti venivano realizzati a piacimento e a buon senso. Questo per dirti che, la finestra di casa tua potrebbe appoggiare su un parapetto di 10 centimetri ed essere comunque in regola.
Abbattimento barriere architettoniche
Secondo il DM 239 del 1989 sull'eliminazione delle barriere architettoniche, l'altezza del parapetto della finestra è data dalla:
"distanza misurata in verticale dal lembo superiore dell'elemento che limita l'affaccio (copertina, traversa inferiore infisso, eventuale corrimano o ringhierino) al piano di calpestio." (art. 8.0.1)
Sempre secondo lo stesso decreto, "per motivi di sicurezza, il parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm, misurata dal pavimento alla soglia. Conformazione tale da risultare inattraversabili da una sfera del diametro di cm 10." (art. 8.1.3)
Tali regole devono essere rispettate per le nuove costruzioni, residenziali e non, realizzate a partire dal 1989 oppure per gli immobili oggetto di ristrutturazione edilizia.
Prima del DM 239 del 1989, troviamo dei riferimenti sull'altezza dei parapetti all'interno del D.P.R. 27/04/1955, relativo a tutte quelle attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, da altri Enti pubblici e dagli Istituti di istruzione e di beneficenza, secondo il quale un parapetto "abbia un’altezza utile di almeno un metro".
Luce e veduta
L'altezza del parapetto della finestra dipende anche dal fatto che si tratti o meno di una luce o di una veduta, definite dall'art. 900 del codice civile.
Come saprai, le luci sono delle aperture che consentono l’areazione e l’illuminazione ma non l’affaccio sulla proprietà del vicino. Per questo motivo è necessaria un'altezza minima del parapetto, interna ed esterna, al fine di evitare la possibilità di vedere sul fondo vicino. Secondo l'art. 901 del codice civile, il lato inferiore dell'apertura posta al piano terra deve essere a un’altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento. Non minore di due metri, se la luce fosse posta ai piani superiori.
Inoltre, le luci devono avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa.
Mentre, le vedute sono caratterizzate dalla possibilità di esercitare comodamente il diritto di affaccio, senza correre pericoli, anche su una
piccola parte della proprietà del vicino. Per tale motivo, non occorre rispettare i due metri e mezzo dal pavimento..
Regolamenti edilizi
Anche i regolamenti edilizi comunali potrebbero intervenire, nell'ambito locale di competenza, circa l'altezza dei parapetti. Ad esempio, secondo il regolamento edilizio di Firenze:
"Parapetto in metallo o altro materiale, fino ad un'altezza di cm 100 dalla quota del pavimento interno"
"Parapetti di finestre di locali destinati al soggiorno e al pernottamento, anche di tipo non residenziale direttamente prospettanti su spazi pubblici o di uso comune: cm 180 dalla quota di calpestio degli spazi esterni, oppure, in alternativa, è prescritta l'adozione di accorgimenti che evitino l’introspezione e garantiscano un sufficiente livello di riservatezza degli alloggi, con riferimento alla medesima quota. Materiali tali da
garantire idonee condizioni di protezione, riservatezza, e vivibilità anche degli spazi pubblici o di uso comune, escludendo i pannelli vetrati".
Ti consiglio quindi di verificare eventuali prescrizioni aggiuntive del tuo Comune.
Ho un parapetto più basso di un metro. Devo adeguarlo?
Salvo prescrizioni locali, qualora non intervenissi sull'apertura in questione (alzandola, spostandola ecc.) e non eseguissi una ristrutturazione edilizia, non saresti tenuto a mettere in regola il parapetto.
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.