Obbligo SOA per bonus ordinari e superbonus: 2025
Obbligo per le imprese del certificato SOA in cantieri di importo superiore a 516 mila euro ove i proprietari intendono aderire al Superbonus, Ecobonus, bonus casa, sismabonus, abbattimento barriere architettoniche.
Il decreto legge n. 21/2022 (convertito nella Legge 51/2022) con l'art. 10 bis ha introdotto l'obbligo di qualificazione SOA per i lavori privati di importo superiore ai 516mila euro su cui vengono richiesti i bonus (superbonus, bonus ristrutturazione, ecobonus, sismabonus, bonus abbattimento barriere architettoniche).
Da quando è obbligatorio?
A partire dal 1° gennaio 2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, ricadenti negli incentivi di cui all'articolo 119 oppure dall'articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata:
a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto oppure, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione SOA;
Tuttavia, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, ricadenti negli incentivi di cui all'articolo 119 oppure dall'articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, può essere affidata anche:
b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto oppure, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente oppure all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi SOA.
In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b), la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è condizionata dell'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione SOA all'impresa esecutrice.
Questi obblighi non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 21/2022 (21 maggio 2021), nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 21/2022 (21 maggio 2021).
Concludendo, per i lavori ove il contratto con l'impresa sia precedente al 21 maggio 2022, non è richiesta la SOA. Per il lavori, il cui contratto è successivo al 1° gennaio 2023, occorre la SOA o la sottoscrizione da parte dell'impresa di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione. Successivamente al 30 giugno 2023, occorre obbligatoriamente la qualificazione SOA, pena la perdita dell'incentivo.
Secondo l'interpretazione Ance, per i lavori il cui contratto con l'impresa sia stato firmato tra il 22/05/2022 e il 31/12/2022, non è obbligatoria la SOA solo qualora i lavori siano stati terminati entro il 31 dicembre 2022.
Nei 512.000 occorre considerare l'iva?
L'importo è da ritenere al netto dell'Iva.
Nei 512.000 vanno considerate le spese professionali?
Nel raggiungimento della sogli dei 512.000 € non devono essere considerati gli importi che riguardano l'attività di progettazione / direzione lavori e consulenza.
I 512.000 sono d riferire all'intera opera o a ciascun contratto di appalto?
Il decreto cessioni 38/2023 ha chiarito che la soglia dei 516 mila euro deve essere calcolata in relazione a ciascun contratto di appalto o subappalto e non sul valore complessivo dell’intervento.
Chi rilascia l'attestato e cosa contiene?
L'attestato viene rilasciato da una società organismo attestazione SOA, soggetto di diritto privato vigilato dall'Anac, la quale accerta, tra le altre cose, che l'impresa:
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- sia in regola con i versamenti contributivi e previdenziali;
- rispetti le norme in tema di infiltrazioni mafiose;
- possieda le capacità per portare a termine queste tipologia appalti.
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.