Fatture forfetario incassate anno successivo (ordinario 2025)
Come comportarsi nel caso di fatture emesse in regime forfettario e incassate l'anno successivo in regime ordinario. Tassazione 2024 - 2025.
Sono differenti le motivazioni e le circostanze che portano a passare dal regime forfettario, oppure dal regime di vantaggio dei minimi) al regime ordinario.
Durante questo passaggio, potrebbe accadere che le fatture emesse in regime forfettario vengano incassate l'anno successivo in regime ordinario. Vediamo come comportarsi in questa eventualità.
Come comportarsi con l'IVA?
Come saprai, i contribuenti in regime forfetario non sono tenuti ad addebitare l’IVA in rivalsa.
Se dovessi emettere una fattura in regime forfettario, quindi senza addebitare l'IVA, qualora il tuo cliente ti pagasse l'anno successivo (in regime ordinario), non dovresti modificare la fattura e quindi riscuotere l'IVA.
A chiarirlo è stata la circolare 17/E del 2012, secondo la quale:
"nell’ipotesi in cui un soggetto che applica il regime forfetario emetta una fattura senza esercitare la rivalsa, ed il corrispettivo sia incassato nell’anno successivo, nel quale il contribuente applica il regime ordinario, la fattura non andrà integrata con l’IVA, considerato che, ai sensi dell’articolo 6, quarto comma, del DPR n. 633 del 1972, l’operazione si intende comunque effettuata al momento dell’emissione della fattura (anche se diverso da quello in cui un operazione si considera effettuata ai sensi dei commi 1 e 3 dello stesso articolo)"
Dunque, le fatture emesse da un forfetario nel 2024 ed incassate nel 2025 dopo il passaggio al regime ordinario, non dovranno essere integrate con l’IVA!
Come comportarsi con la ritenuta d'acconto?
Come saprai, i ricavi o i compensi percepiti da coloro che applicano il regime forfettario non sono soggetti alla ritenuta d’acconto.
Tuttavia, nel 2025 (in regime ordinario), prima di farti liquidare una fattura senza ritenuta emessa nel 2024 dovresti informare il tuo cliente del passaggio al regime ordinario e pertanto della necessità di operare e versare la ritenuta da parte di quest’ultimo, assolvendo così all'obbligo di versamento in qualità di sostituto di imposta.
Questo, in quanto questo compenso concorrerà a formare il reddito imponibile nel 2025 (comma 72, legge 190/2014).
A quale tassazione sarà sottoposta la fattura liquidata l'anno successivo?
Prendiamo ad esempio una fattura emessa nel 2024 in regime forfettario, liquidata nel 2025 in regime ordinario (con applicazione dell'Iva).
Gli importi delle fatture emesse nel periodo d'imposta di vigenza del regime forfettario, ma riscossi nell'anno successivo - in cui il regime è cessato - restano assoggettabili a prelievo d'imposta in base al principio di cassa e quindi il loro ammontare concorrerà alla formazione del reddito professionale complessivo con la dichiarazione del 2026.
Il regime impositivo ai fini Iva resta invece quello (forfettario) proprio del periodo in cui vengono emesse le fatture.
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.