Diagnosi energetica: obbligo, chi la redige e costi

Che cos'è la diagnosi energetica, quando è obbligatoria secondo la normativa, chi la redige e a quali costi?

diagnosi energetica

1. Che cos'è la diagnosi energetica?

Con il D.Lgs. 73/2020 di integrazione del Dlgs 102/2014, all’art .2 lettera b‐bis), viene reintrodotta in Italia la seguente definizione di diagnosi energetica e cioè:

“procedura sistematica finalizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati;”

diagnosi energetica cos'è

Si tratta di un elaborato tecnico che, a seguito dell'analisi dei consumi, individua le criticità e quantifica le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo dei costi‐benefici dell'intervento, individua gli interventi per la riduzione della spesa energetica e i relativi tempi di ritorno degli investimenti nonché i possibili miglioramenti di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica e la motivazione delle scelte impiantistiche che si vanno a realizzare. La diagnosi deve riguardare sia l'edificio che l'impianto.

2. Obbligo per le imprese

Secondo l'art. 8 del Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 devono eseguire la diagnosi energetica:

      • le grandi imprese, condotta da società di servizi energetici o esperti in gestione dell’energia, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale, entro il 5 dicembre 2015 e successivamente, ogni quattro anni, in conformità ai dettati di cui all’allegato 2. Tale obbligo di periodicità non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica in conformità ai dettati di cui all’allegato 2. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all’ENEA che ne cura la conservazione (comma 1).
      • Le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 39, comma 1 o comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono tenute, ad eseguire le diagnosi di cui al comma 1, con le medesime scadenze, indipendentemente dalla loro dimensione e a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001.

Sono grandi imprese quelle che soddisfano una delle seguenti condizioni (chiarimenti MiSE novembre 2016):

- l’impresa occupa più di 250 persone e presenta un fatturato superiore a 50 milioni di euro e realizza un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro;

- l’impresa occupa più di 250 persone e presenta un fatturato superiore a 50 milioni di euro;

- l’impresa occupa più di 250 persone e realizza un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.

Sempre per la sola applicazione dell’Art. 8 per Impresa a forte consumo di energia, ai sensi del DM del 27 dicembre 2017, s’intende un’impresa che, per l’annualità di riferimento, è caratterizzata da un consumo di energia elettrica maggiore di 1 GWh, è appartenente ad uno dei settori merceologici compresi negli allegati 3 e 5 delle Linee Guida UE ed è contestualmente iscritta agli elenchi definitivi pubblicati ogni anno della Cassa Servizi Energetici ed Ambientali (CSEA). 

Successivamente con il Decreto Legislativo n° 73 del 14 luglio 2020 (G.U. Serie Generale n.175 del 14-07-2020) l’Italia ha recepito la Direttiva 2018/27/UE che ha modificato ed adeguato alcune parti della direttiva 2012/27/ UE

L’obbligo non si applica alle Amministrazioni Pubbliche, individuabili nell’elenco ISTAT redatto ai sensi della legge n. 196 del 31 dicembre 2009.

A partire dal 2020, nella fattispecie il D.Lgs. 73/2020 ha introdotto il comma 3bis nel testo del D.Lgs. 102/2014, che esonera dall’obbligo di diagnosi energetica le grandi imprese con un consumo annuo complessivo inferiore a 50 tep, consumo valutato tenendo conto di tutti i siti di pertinenza. Nella valutazione dei consumi totali per ciascun sito dell’impresa, in assenza di diagnosi si fa riferimento all’energia primaria, in tep, prendendo in considerazione il bilancio tra i prelievi, l’eventuale autoproduzione o immissione in rete. Nel portale audit102.enea.it l’impresa può selezionare tra le differenti tipologie previste anche quella di Grande Impresa con consumi inferiori ai 50 tep e caricare, per l’anno d’obbligo, una dichiarazione di atto notorio a firma del legale rappresentante, attestante il consumo risultante dalle fatture dei fornitori di energia e dai dati dei distributori, allegando, come di consueto, il documento di riconoscimento. La documentazione dettagliata a supporto va custodita per gli eventuali controlli previsti.

2.1 Chi può fare la diagnosi per le imprese?

Nei casi previsti dall'art. 8 del D. Lgs. 102/2014, la diagnosi energetica può essere redatta da:

      •  Energy Service Company Esco;
      • Esperto in Gestione dell'energia certificato Ege;

3. Obblighi negli edifici residenziali

Inoltre, secondo l'allegato 1 del DM requisiti minimi al punto "5.3 Requisiti e prescrizioni per la riqualificazione degli impianti tecnici", la diagnosi è obbligatoria nel caso di:

      • ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale del generatore maggiore o uguale a 100 kW,
      • distacco dall’impianto centralizzato anche di un solo utente/condomino.

La soluzione progettuale prescelta deve essere motivata nella relazione tecnica di cui al paragrafo 2.2, sulla base dei risultati della diagnosi. La diagnosi energetica deve considerare, in modo vincolante ma non esaustivo, almeno le seguenti opzioni:

a) impianto centralizzato dotato di caldaia a condensazione con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;

b) impianto centralizzato dotato di pompa di calore elettrica o a gas con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;

c) le possibili integrazioni dei suddetti impianti con impianti solari termici;

d) impianto centralizzato di cogenerazione;

e) stazione di teleriscaldamento collegata a una rete efficiente come definita al decreto legislativo n. 102 del 2014; f) per gli edifici non residenziali, l’installazione di un sistema di gestione automatica degli edifici e degli impianti conforme al livello B della norma EN15232.

4. Edifici pubblici e Pubbliche Amministrazioni

Inoltre, D.Lgs 115/2008 obbliga la realizzazione delle diagnosi energetiche per gli edifici pubblici o ad uso pubblico, qualora venissero realizzati degli interventi di ristrutturazione degli impianti termici o di 

ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15% della superficie esterna dell’involucro edilizio che racchiude il volume lordo riscaldato.

Inoltre, il decreto Criteri Ambientali Minimi (CAM) pretende la diagnosi energetica per progetti di ristrutturazione importante di primo livello e per progetti di ristrutturazione importante di secondo livello di edifici con superficie utile di pavimento uguale o superiore a 2500 metri quadrati.

5. Chi può redigere la diagnosi per gli edifici residenziali pubblici?

In questo caso, la diagnosi energetica può essere redatta da un professionista abilitato iscritto ad un Albo professionale.

6. Quando scade la diagnosi energetica?

La diagnosi energetica, nei casi previsti dalla legge, deve essere redatta ogni 4 anni.

7. Differenza tra APE e diagnosi energetica

La diagnosi energetica è differente da un Attestato di Prestazione Energetica (APE). La diagnosi è una valutazione adattata all’utenza. In pratica, i risultati derivano da condizioni reali dati e non standard. La valutazione adattata all’utenza può consentire una stima realistica dei consumi energetici. (CALCOLO A3 UNI TS 11300 del 2014)

differenza tra ape e diagnosi

8. Quanto costa una diagnosi energetica?

Il costo di una diagnosi energetica varia notevolmente in base alla complessità dell'analisi e all'estensione dell'edificio.

Direi che per l'analisi di una villettina unifamiliare il costo potrebbe essere compreso tra i 1.200 e i 1.500 €, per salire fino anche a 20.000 € per le diagnosi relative alle grandi imprese. Nel caso di diagnosi relativa a condomini dalle 30 unità in su, un costo medio si potrebbe attestare sulle 120 € ad unità.

6. Diagnosi e incentivi

La diagnosi energetica può essere richiesta, e lo sarà sempre di più, nel caso in cui si voglia ottenere alcuni incentivi, quali ecobonus e bonus ristrutturazione, o finanziamenti pubblici.

Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.

 

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CHI SONO?

Ciao, sono Vincenzo e amo tutto ciò che riguarda l’edilizia.

Vincenzo MaderaFin da ragazzo, mio padre Gennaro mi portava sui cantieri. Quell'ambiente fatto di persone umili, gentili e simpatiche mi ha colpito. Proprio per questo motivo, ci passerei intere giornate, bevendo pessimi caffè e ascoltando le strabilianti avventure dei muratori, per poi tornare in studio a scrivere articoli.

Ecco la mia seconda passione. Mai avrei pensato di creare un blog. Eppure, a sorpresa le pagine del mio sito hanno raggiunto picchi di 60.000 volte ogni giorno. Parlo di edilizia, strutture, impianti, energetica e interior design e insieme a mia sorella Rosa portiamo avanti il nostro studio a Firenze.

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