Verifica acqua potabile rubinetti: obblighi e parametri
Verifica acqua potabile in condominio e su edifici esclusivi: chi verifica, quando è obbligatoria e quali parametri rispettare.
Il D.Lgs. 31/2001 (“Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” G.U. n. 52 , 3 marzo 2001), modificato ed integrato dal D.Lgs. 27/2002, “disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia” stabilisce che i requisiti di qualità (cioè di potabilità) delle acque destinate al consumo umano devono sussistere al punto d’uso, cioè dove l’acqua è resa disponibile per il consumo.
Le analisi di laboratorio comprenderanno parametri microbiologici (parte A del DLGS), chimici (parte B del DLGS), nonché parametri indicatori (parte C) non direttamente correlabili a rischi per la salute, ma indicatori di modifiche della qualità delle acque (Allegato I).
Cosa si intende per acque potabili
Secondo l'art. 4 del D.Lgs. 31/2001, le acque destinate al consumo umano devono:
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- essere salubri e pulite;
- non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
- devono soddisfare i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell'allegato I del D.Lgs. 31/2001;
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Punto di prelievo
Secondo l'art. 5 del D.Lgs. 31/2001, i prelievi devono essere effettuati:
a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione nel punto di consegna oppure, ove sconsigliabile per difficoltà tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo e, nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano;
b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna;
Secondo l'art 5 c.2 del D.Lgs. 31/2001, nel caso ricadessi nella lettera a), si considera che il gestore abbia adempiuto agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro fissati nell'allegato I sono rispettati nel punto di consegna.
Condominio
Per gli edifici e le strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico, il titolare ed il titolare della gestione dell'edificio o della struttura devono assicurare che i valori di parametro fissati nell'allegato I, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto.
La norma precisa che, mentre il gestore dell’acquedotto ha la responsabilità di garantire i requisiti di potabilità fino al punto di consegna (il contatore sulla strada), nel caso di condominio l’amministratore del condominio ha la responsabilità di garantire che i requisiti di potabilità siano mantenuti fino ai rubinetti (o, per meglio dire, siano mantenuti lungo tutta la rete idrica condominiale), o il consumatore nel caso di edificio di proprietà esclusiva.
Nel caso che i valori riscontrati siano al di fuori della norma, occorre adottare i provvedimenti necessari a ristabilire i requisiti di potabilità, su indicazione dell’Azienda Sanitaria Locale.
Come verificare il rispetto dei requisiti
La potabilità di un’acqua si verifica effettuando un’analisi chimica e microbiologica presso laboratorio autorizzato, con Certificazione, riconosciuto dal Ministero della Sanità. L'analisi prevede il controllo di 53 parametri, così suddivisi:
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- 2 parametri microbiologici (5 per le acque messe in vendita in bottiglia o in contenitori);
- 28 parametri “chimici”, riguardanti elementi indesiderabili e tossici, per i quali sono fissati limiti imperativi di concentrazione (salvo concessione di deroghe);
- 21 parametri “indicatori”, riguardanti elementi caratterizzanti, per i quali sono stabiliti valori consigliati che non dovrebbero essere superati;
- 2 parametri di radioattività.
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Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo