Obbligo IMU: su quali immobili? Deroghe 2025
IMU: Su quali immobili? Abitazioni, prima e seconda casa, uffici, negozi, magazzini, capannoni, garage, laboratori, cantine, alberghi, collabenti e unità in corso di costruzione.
L’imposta municipale propria (IMU) è il contributo dovuto al Comune per il semplice possesso dei fabbricati.
L'IMU è richiesta per tutte le categorie catastali (vedremo poi le deroghe), non solo sugli immobili di proprietà dei “privati”, ma anche quelli di proprietà delle imprese e dei professionisti. in particolare:
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- unità residenziali abitative ai gruppi catastali A1 / A2 / A3 / A4 / A5 / A6 / A7 / A8 / A9 / A11;
- uffici A10;
- fabbricati dei gruppi catastali B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8;
- categorie catastali C/1 (negozi e botteghe), C/2 Magazzini C/3 Laboratori per arti e mestieri, C/4, C/5 e C/6;
- unità appartenenti ai gruppi catastali D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 come i capannoni industriali;
- terreni agricoli;
- aree edificabili;
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Deroghe
Potresti essere un proprietario fortunato.
Difatti, l’IMU non è dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi) di eminente pregio artistico o storico) e relative pertinenze, per i quali si deve pagare regolarmente l’imposta applicando l’aliquota deliberata dal Comune e la detrazione di legge.
Per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il proprietario o il titolare di diritto reale dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
L’IMU non è dovuta anche nel caso di immobili assimilati all’abitazione principale.
Sono assimilate per legge all’abitazione principale le seguenti fattispecie [art. 1, comma 741, lett. c), n. da 1) a 5), della legge n. 160 del 2019]:
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- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
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Ulteriori Esenzioni
Sono esenti dal pagamento dell'IMU [art. 1, comma 759, della legge n. 160 del 2019]:
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- immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9;
- fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
- fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
Sono, inoltre, esenti i terreni agricoli nei seguenti casi [art. 1, comma 758, della legge n. 160 del 2019]:
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- terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ex art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1;
- terreni agricoli ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Sono nuovamente assoggettati all’IMU, a decorrere dall’anno 2020, i fabbricati rurali ad uso strumentale e i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce) che erano stati, invece, esentati a decorrere dall’anno 2014.
I fabbricati merce, tuttavia, saranno esenti dall’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2022.
I comuni, inoltre, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, hanno la facoltà di prevedere l’esenzione dall’IMU in favore delle seguenti fattispecie:
- immobili dati in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali o statutari [art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019];
- esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi [art. 1, comma 86, della legge n. 160 del 2019].
Infine, le Unità Collabenti F2, non potendo produrre reddito sono esenti dall'IMU.
I comuni possono integrare le deroghe
Le assimilazioni all’abitazione principale sopra citate non possono essere in alcun modo modificate dal comune. Tuttavia, quest’ultimo ha la facoltà di prevedere, con proprio atto regolamentare l’assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, l’assimilazione può essere applicata ad una sola di esse [art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), legge n. 160 del 2019].
In merito, si precisa che il comune ha esclusivamente la facoltà di introdurre o meno l’assimilazione dell’immobile posseduto da anziani o disabili e non può, quindi, qualora decida di prevederla, restringerne il campo di applicazione stabilendo requisiti ulteriori, come, ad esempio, quello secondo cui l’abitazione, oltre a non essere locata, non deve essere nemmeno occupata ad altro titolo (per maggiori chiarimenti si veda sul punto Telefisco 2020).
Occorre pagare la casa sulla prima o sulla seconda casa?
Come specificato in precedenza, l'unica esenzione dell'IMU è sull'abitazione principale. Quindi, per comprendere se occorre pagare il contributo, poco conta se l'immobile sia una prima o seconda casa. Si paga l'IMU sull'unità abitativa non ritenuta abitazione principale!
Multiproprietà
Per gli immobili di proprietà indivisa condominiale o per gli immobili in multiproprietà, sui quali, cioè, sono stati costituiti diritti di godimento a tempo parziale, il pagamento dell’IMU è effettuato dall’amministratore a nome e per conto del condominio o della comunione.
Fabbricati rurali
L’IMU è dovuta secondo l’aliquota di base prevista dalla Legge (0,1%) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto Legge n. 201 del 2011.
Edifici costruiti e destinati alla vendita
I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU dal 01/01/2022 per gli effetti del comma 751 dell’art. 1, Legge n. 160/2019.
Chi deve pagare l'IMU?
Devono pagare l’imposta IMU:
i proprietari o i titolari di un diritto reale di godimento come: usufrutto (in questo caso il titolare della nuda proprietà non deve versare nulla), uso, abitazione, enfiteusi o superficie) su fabbricati, terreni o aree edificabili, a qualsiasi uso destinati (inclusi gli immobili strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa).
Nel caso di concessione di aree demaniali, deve pagare il concessionario.
Non devono pagare l’IMU gli inquilini in affitto o i nudi proprietari.
L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale possesso: a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
A chi bisogna pagare l'IMU?
L’imposta viene versata al Comune nel quale sono ubicati gli immobili (solo per i fabbricati di categoria catastale D l’imposta viene versata in parte allo Stato e in parte al Comune). Il versamento dell’imposta può avvenire tramite il modello F24.
Residenti all'estero
A decorrere dall’anno 2020, non è più assimilata all’abitazione principale, invece, l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.
Per le abitazioni possedute in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato o da cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’A.I.R.E., l’IMU deve essere corrisposta in misura piena.
Per tutto il 2022, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 è prevista l’applicazione di una riduzione pari al 37,5% dell’IMU per una sola unità abitativa, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
Leasing
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (“leasing”) deve pagare il locatario, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo