Cessione del credito, sconto e detrazione parziali contemporaneamente
E' possibile optare contemporaneamente (insieme) per cessione del credito promiscua, sconto in fattura parziale e detrazione per il medesimo cantiere o lavorazione? Bonus ristrutturazione, Ecobonus, facciate, superbonus.
Come previsto dall’articolo 121 del decreto Rilancio, nel caso di Bonus ristrutturazione, Ecobonus, Bonus facciate, Superbonus 110% e Sismabonus potresti optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante o, nel caso di sconto “parziale”, pari all’importo dello sconto applicato, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, per gli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo.
Ma se volessimo utilizzare in maniera promiscua o parziale queste tre opzioni. Quindi, per uno stesso cantiere o lavorazione, sfruttare sia la cessione alle banche, che lo sconto dall'impresa o al fornitore, che la detrazione dalle future tasse. E' possibile fare ciò?
Sconto in fattura + detrazione o cessione del credito
Ebbene si, puoi alternare lo sconto in fattura con la detrazione o la cessione del credito anche relativamente all0 stesso stato di avanzamento lavori!
Secondo la Circolare 24 del 2020, questione ribadita nella Risposta n. 325/2020: "...ad esempio, nel caso in cui il contribuente sostenga una spesa pari a 30.000 euro alla quale corrisponde una detrazione pari a 33.000 euro (110 per cento), a fronte dello sconto applicato in fattura pari a 30.000 euro, il fornitore maturerà un credito d’imposta pari a 33.000 euro. Nel caso in cui, invece, il fornitore applichi uno sconto “parziale”, il credito d’imposta è calcolato sull’importo dello sconto applicato. Ciò comporta, in sostanza, che se a fronte di una spesa di 30.000 euro, il fornitore applica uno sconto pari a 10.000 euro, lo stesso maturerà un credito d’imposta pari a 11.000 euro. Il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari a 22.000 euro (110 per cento di 20.000 euro rimasti a carico) o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito corrispondente a tale importo rimasto a carico ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari;"
Questo significa che è possibile optare contemporaneamente, anche la stessa fattura / stato di avanzamento, per:
sconto in fattura + cessione del credito;
sconto in fattura + detrazione.
Addirittura, per una determinata fattura è possibile che il contribuente e il fornitore concordino una misura di sconto inferiore. La restante quota può essere ceduta o portata in detrazione. Prendiamo il bonus ristrutturazione 50% e facciamo un esempio. Immagina di spendere 10.000 €. Con il fornitore potresti accordarti per uno sconto del 30%. Il restante 20% potresti cederlo alla banca oppure detrarlo dalle tasse.
Vediamo ora l'opzione cessione del credito e detrazione!
Cessione del credito + detrazione
E' possibile alternare la cessione del credito con la detrazione dalle tasse, ma non sullo stesso stato di avanzamento lavori / fattura!
Secondo l'Agenzia delle Entrate delle Marche, non è possibile sfruttare entrambe le opzioni, cessione e detrazione dalle tasse, in modo promiscuo o parziale! La cessione del credito deve essere corrispondente all’intero bonus spettante. Nell'interpello, la direzione generale delle Marche ha risposto negativamente ad un contribuente che, non avendo sufficiente capienza fiscale, intendeva cedere una parte del credito ad un istituto e sfruttare la detrazione sulla restante quota. Ad esempio, l'Istituto di credito e il cedente non possono concordare una percentuale di cessione inferiore rispetto a quella indicata dal legislatore.
Di contro, è ammessa l'opzione per la cessione “differita”, ossia esercitata dopo avere già fruito in dichiarazione di una o più quote della detrazione. Anche in questo caso, tuttavia, l'opzione deve avere per oggetto l'intero ammontare delle rate residue ed è irrevocabile.
Come specificato dalla circolare 24E del 2020, la cessione del credito può essere utilizzata solo per le rate residue di detrazione non ancora fruite. In tal caso, l’opzione deve riferirsi a tutte le rate restanti ed è irrevocabile. Ad esempio, nel caso di bonus ristrutturazione, se volessi detrarre la spesa dalle tasse per i primi 4 anni, dovrai cedere le restanti 6 rate tutte insieme!
Ovviamente, qualora in un anno non utilizzassi una quota di credito d'imposta, non potresti usufruirne negli anni successivi, e non potresti chiedere un rimborso.
Stop alla cessione del credito
Con la pubblicazione del decreto-legge 11/2023, ahimè potrai cedere il credito solo qualora avessi avviato l'iter autorizzativo comunale (CILAS, CILA, SCIA o Permesso di costruire) prima del 17 febbraio 2023, o per gli interventi che non necessitano della presentazione di un titolo abilitativo, avessi già avviato i lavori in tale data.
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo.