Bonus, sì a manutenzione ordinaria se realizzate opere straordinarie
Le opere di manutenzione ordinarie rientrano nel bonus qualora venissero realizzate opere straordinarie: carattere assorbente della categoria “superiore” rispetto a quella “inferiore”.
Come saprai, il bonus ristrutturazione spetta per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari e/o sulle relative pertinenze, qualora si effettuino lavori di cui art.3 del DPR n. 380 del 2001 alle lettere:
b) manutenzione straordinaria;
c) restauro e di risanamento conservativo;
d) ristrutturazione edilizia;
Gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti e non devono realizzare una nuova costruzione (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 4).
Mentre, per gli interventi effettuati sulle parti comuni, la detrazione spetta anche per le spese di manutenzione ordinaria (lett. a, art.3 del DPR n. 380 del 2001)
In pratica, per le singole unità immobiliare, la detrazione non spetta per le opere ricadenti in manutenzione ordinaria.
Ma esiste un caso in cui, gli interventi di manutenzione ordinaria possono essere detratti anche in caso di opere realizzate su singole unità di proprietà esclusiva.
Categoria assorbente
Qualora, all'interno del tuo appartamento, dovessi realizzare almeno un'opera ricadente in manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione, anche gli interventi ricadenti in manutenzione ordinaria ricadrebbero nel beneficio. Gli interventi maggiori possono assorbire i lavori minori.
Difatti, per individuare gli interventi agevolabili, occorre tener conto del carattere assorbente della categoria “superiore” rispetto a quella “inferiore” (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4), detto anche principio di attrazione degli interventi minori.
Gli interventi ricadenti ad esempio nella manutenzione straordinaria, per essere ultimati, richiedono la messa in opera di interventi di manutenzione ordinaria. Ad esempio, per realizzare un tetto, potresti dover sostituire le tegole ammalorate. Ecco che, la norma permette la detrazione delle spese relative a quest'ultima opere di "completamento".
Altro esempio: per completare il rifacimento del bagno, occorre tinteggiare, opera di semplice finitura.
Un'ulteriore conferma è contenuta nella risposta del Ministero dell’economia e delle Finanze, a seguito di un’interrogazione di Giovanni Currò, deputato M5S.
Secondo il Ministero, qualora gli interventi singolarmente non agevolabili (manutenzione ordinaria) siano integrati o correlati ad interventi di categorie diverse per i quali compete la detrazione d’imposta, per effetto del carattere assorbente della categoria di intervento “superiore” rispetto a quella “inferiore”, anche i lavori rientranti in quest’ultima categoria sono ammessi a beneficiare della detrazione d’imposta.
Ma la conclusione è ancora più rilevante:
Nell’ambito di un intervento di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione edilizia, effettuato sulla singola unità immobiliare, la detrazione, dunque, può essere calcolata, nel limite complessivamente stabilito dalla norma, anche con riferimento alle spese sostenute per opere di finitura, quali la sostituzione di porte interne, rientranti nella manutenzione ordinaria, se tali opere sono necessarie al completamento del suddetto intervento edilizio nel suo insieme.
Su questa conclusione vorrei soffermarmi.
A mio parere, qualora intervenissi in cucina realizzando degli interventi di manutenzione straordinaria, potresti beneficiare della detrazione anche sulle spese relative alla tinteggiatura, considerando l'intervento edilizio nel suo insieme.
Quanto detto, viene ribadito nell'interpello 29/11/2017 n. 147.
Il modus operandi può essere esteso al Sismabonus, Superbonus (risposta 455/2020), Ecobonus 65 e 50% e bonus abbattimento barriere architettoniche.
Spero che l'articolo ti sia stato utile, a presto, Vincenzo