ABBATTIMENTO BARRIERE 2025: pratica permessi normativa
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 126 del 2016, meglio noto come decreto SCIA 2, sono state introdotte interessanti novità che riguardano le opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche e le relative pratiche e permessi necessarie per espletarle. Rampa per disabili, ascensore etc.
Quali sono le pratiche e i titoli abilitativi necessari per le opere volte all'abbattimento delle barriere architettoniche?
Tra le opere eseguite senza alcun titolo, l'art. 6 del testo unico sull'edilizia comma b) inserisce tutti gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; è quindi il caso di installazione di montascale o piattaforma elevatrice.
Se rientriamo in questo caso non occorre presentare alcuna pratica, ma occorre analizzare le prescrizioni dei regolamenti edilizi comunali di interesse.
Ricordiamo che il regime della attività edilizia libera, vale fatto salvo i casi in cui per la realizzazione dell’intervento siano necessari dei titoli di legittimazione. Ad esempio, per opere in aree soggette a tutela paesaggistica, per opere su beni culturali, in aree naturali protette o per interventi in località sismiche e per tutti casi per i quali è richiesta primariamente l’acquisizione delle autorizzazioni.
Sembrerebbe che, per le rampe disabili, non occorra autorizzazione. Contattando il Comune dove esercito, mi hanno consigliato di presentare una Cila, pratica abbastanza leggera, compromesso tra normativa e buon senso. È necessario allegare alle pratiche una documentazione grafica ed una dichiarazione, a firma del tecnico, di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, mentre non occorre il deposito delle pratica al Genio civile per le rampe prefabbricate.
Ricadono nella Cila anche l'allargamento di una porta o l'adeguamento del bagno. Scopri le norme per realizzare un bagno per disabili.
Viceversa, i casi non ricadenti nel comma b, sono assoggettati a Segnalazione certificata di inizio dell’attività (SCIA), purché non rientrino tra le tipologie che l’art. 10 riconduce al regime del permesso di costruire. Quindi opere a carattere strutturale!!!
Ricordiamo che l'articolo 10 prevede la necessità di richiedere il Permesso di costruire in caso di:
a) interventi di nuova costruzione;
b) interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedentee che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.
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